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POLITECNICO DI LUGANO
PI5224 -
UNIPSA-ISSEA
Provvedimento n. 16494
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2007;
SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;
VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, recante Codice del consumo;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. del 11 luglio
2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 10 febbraio 2006, un
concorrente ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo
III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di un messaggio
pubblicitario diffuso, in data 7 febbraio 2006, dalla ISSEA s.a.,
attraverso il sito internet www.unipsa.ch, volto a promuovere il
Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (di seguito UNIPSA), con sede
ad Agno, in Svizzera.
Nella richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio, attraverso
l’uso della denominazione “università”, indurrebbe a ritenere,
contrariamente al vero, che l’operatore sia in grado di rilasciare
titoli aventi pari valore rispetto a quelli rilasciati da una università
europea riconosciuta ed, in particolare, che il consumatore italiano sia
indotto a credere di poter conseguire, frequentando i corsi offerti
dall’UNIPSA, un titolo di studio riconoscibile nell’ordinamento
italiano.
Successivamente, con richiesta di intervento pervenuta in data 13 luglio
2006, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza del
messaggio pubblicitario, volto a presentare il Politecnico di Studi
Aziendali di Lugano (UNIPSA), con sede ad Agno, in Svizzera, diffuso, da
ISSEA s.a., attraverso il sito internet www.unipsa.ch, in data 10 luglio
2006. Nella richiesta di intervento si evidenziano i medesimi profili
già sollevati nella segnalazione sopra descritta, riguardanti, in
sintesi, le qualifiche dell’operatore, l’attività svolta ed i
riconoscimenti ottenuti dall’UNIPSA, nonché la natura dei titoli di
studio rilasciati.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è costituito dalle
pagine del sito internet www.unipsa.ch, volte a promuovere il
Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (UNIPSA), con sede ad Agno, in
Svizzera.
Il sito in esame presenta, nella versione rilevata in data 7 febbraio
2006 (in gran parte sostanzialmente analoga a quella del 10 luglio
2006), nella sua “home page”, oltre all’indicazione “Politecnico di
Studi Aziendali” e al suo logo, una serie di specifiche tra le quali
“Università a distanza”, “laurea a distanza” e “laurea on line”,
l’indicazione “legalmente autorizzata all’uso della denominazione
università con delibera n. 3347/02 del Governo del Canton Ticino” e un
numero verde per le telefonate dall’Italia e, cliccando sul link
“entra”, si apre una pagina nella quale viene riportato, oltre alla
specifica “Politecnico di Studi Aziendali I.S.S.E.A sa Università
Privata a distanza”, che “Il Politecnico di Studi Aziendali I.S.S.E.A.
sa è una Università libera e privata, apolitica ed aconfessionale con
personalità giuridica riconosciuta ai sensi dell´articolo 52 del Codice
Civile Svizzero, fondata nell´aprile del 1987. Svolge attività di
insegnamento universitario e attribuisce titoli accademici in virtù del
diritto di libertà della scienza e libertà economica sancito dagli
articoli 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera e dall'articolo 8
della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino. È autorizzata con
delibera n. 3347 del 9 luglio 2002 dal Consiglio di Stato della
Repubblica e Cantone Ticino (il Governo Cantonale), all'uso della
denominazione "Università privata a distanza" ai sensi dell'articolo 14
capoverso 2 e 3 della legge sull'Università della Svizzera Italiana e
sulla Scuola Professionale della Svizzera Italiana del 3 ottobre 1995.
(…) L’(…) università non ha sedi, filiali, succursali al di fuori della
Svizzera e la sua attività è regolata esclusivamente dalla legislazione
Svizzera, tuttavia gode del diritto di fornire servizi didattici sul
territorio dell´Unione Europea ai sensi dell´articolo 5 dell´accordo tra
la Confederazione Svizzera, la Comunità Europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, entrato in
vigore il 1 giugno 2002”.
Cliccando su alcuni dei diversi link volti a presentare informazioni di
carattere generale si aprono, altresì, diverse pagine, all’interno delle
quali sono riportate informazioni riguardanti, tra le tante, “le
università in Italia”, “le università estere in Italia”, “il sistema
universitario svizzero” e “i titoli riconosciuti”. Con riferimento alle
“Università in Svizzera”, nella pagina riguardante “il sistema
universitario svizzero”, in particolare, si specifica che “Nel Canton
Ticino le università private devono essere autorizzate all’uso del nome
“università” in virtù dell’articolo 14 della legge sull’Università della
Svizzera Italiana. Tale autorizzazione consente alle università private
la loro attività accademica e l’attribuzione di titoli accademici. (…)
Non è competenza delle autorità del Canton Ticino riconoscere le
università private e/o i loro corsi di laurea. Esse possono decidere
volontariamente di sottoporre i loro corsi di studio al cosiddetto
“accreditamento”, una certificazione di qualità di competenza di un
organo federale chiamato OAQ. La legge federale non obbliga le
università private ad ottenere l’accreditamento, che rimane facoltativo.
Esso quindi non è necessario né indispensabile per operare legalmente
conferendo titoli universitari privati. Di conseguenza, le università
private possono conferire titoli universitari privati anche senza
accreditamento (…)”. Nella parte riguardante i “titoli universitari”, si
riporta, invece, nello specifico, che questi “sono conferiti dalla (…)
Università in virtù del diritto di libera attività riconosciuto
dall’articolo 27 della Costituzione Federale Svizzera e dall’articolo 8
della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino ed in conformità
all’articolo 14 della legge sull’Università della Svizzera Italiana e
sulla Scuola Professionale della Svizzera Italiana del 3 ottobre 1995.
Tuttavia non sono equipollenti con quelli accreditati svizzeri ed
europei. Su richiesta vengono autenticati da notaio di Lugano e muniti
di “Apostille” dalla Cancelleria dello Stato ai sensi della Convenzione
dell’Aja del 5 ottobre 1961” mentre, nella parte riguardante l’“uso del
titolo”, si chiarisce che “i titoli conferiti possono ai sensi
dell’articolo 3 della Convenzione di Parigi del Consiglio d’Europa del
dicembre 1959: a) consentire di proseguire studi universitari
complementari; b) essere portati legalmente nella lingua originale nella
quale sono stati conferiti, precisandone l’origine straniera e privata”.
Nelle pagine che si aprono cliccando su alcuni degli ulteriori diversi
link, si specificano, inoltre, talune indicazioni “per gli studenti
residenti in Italia”, si prospetta un elenco di titoli conseguibili
rapportati al grado corrispondente in Italia, con la specifica, a fondo
pagina, “la corrispondenza dei gradi non è da ritenersi equipollenza dei
titoli” e, in una pagina volta a precisare la rete di poli di
teledidattica remota”, si specifica che il “campus italia” è
rappresentato da una “rete di poli di teledidattica remota, è nato da
una convenzione tra la nostra Università, l’Accademia Eraclitea S.r.l.
di Catania ed il Comune di Castelnuovo Bormida (AL)”.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 24 febbraio 2006 è stato comunicato al segnalante e alla società
ISSEA s.a., in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del
procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo
n. 206/05, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa,
precisando che nel corso di tale procedimento sarebbe stata valutata
l’eventuale ingannevolezza del messaggio diffuso attraverso il sito
internet www.unipsa.ch, nella versione rilevata in data 7 febbraio 2006,
ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del citato Decreto, con riguardo
all’uso della denominazione “università” e della terminologia “corsi di
laurea”, a quanto dichiarato o lasciato intendere (tenendo conto delle
modalità complessive di presentazione del messaggio, dei contenuti dello
stesso, dei riferimenti normativi citati, degli articoli di stampa e
delle informative sulle università italiane ed estere) in ordine alle
qualifiche dell’operatore, all’attività svolta ed ai riconoscimenti
ottenuti dall’UNIPSA, alla natura dei titoli di studio rilasciati,
nonché alla rilevanza delle eventuali omissioni informative
riscontrabili nel messaggio.
In data 18 luglio 2006, a seguito della successiva richiesta di
intervento da parte di un consumatore, il suddetto procedimento è stato
esteso al messaggio diffuso, in data 10 luglio 2006, attraverso il
medesimo sito internet www.unipsa.ch.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
a) Informazioni richieste
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato
richiesto alla ISSEA s.a., in qualità di operatore pubblicitario, ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di
fornire informazioni e relativa documentazione (anche a diffusione
interna) riguardanti:
atto costitutivo e statuto di ISSEA s.a.;
copia di autorizzazioni, riconoscimenti ed accreditamenti ottenuti in
Svizzera citati nel messaggio;
documentazione attestante gli eventuali riconoscimenti ottenuti
nell’ordinamento italiano;
regolamento didattico del Politecnico;
tipologia e durata dei corsi offerti, modalità di svolgimento degli
stessi e relativi programmi di studio;
elenco dei docenti e relative qualifiche;
tipologia dei titoli di studio/attestati rilasciati da UNIPSA e
spendibilità degli stessi;
indicazione della data a partire dalla quale il sito internet
www.unipsa.ch è presente nella versione segnalata e attualmente diffusa;
programmazione della campagna pubblicitaria relativa all’attività
dell’UNIPSA, precisandone mezzi e modalità di diffusione;
ogni informazione che si ritenga utile ai fini del presente
procedimento.
b) Principali argomentazioni difensive svolte dall’operatore
pubblicitario
Con memorie prodotte in data 28 febbraio, integrate in data 8 e 15 marzo
2006, la società ISSEA s.a. ha evidenziato, in via principale, che:
i) Carenza di giurisdizione dell’Autorità
l’Autorità non avrebbe alcuna competenza a valutare la fattispecie in
questione, dal momento che il messaggio segnalato, che risponde ad un
indirizzo web svizzero (come si evince dalla desinenza .ch), non può
considerarsi diffuso in Italia;
l’Università è gestita da una società di diritto svizzero con sede
legale ed operativa in Svizzera, non opera in Italia e non è, quindi,
soggetta alla legislazione italiana;
ii) Mancata natura pubblicitaria del messaggio
le informazioni contenute nel sito segnalato sarebbero unicamente
volte ad orientare gli studenti nella scelta degli studi e, pertanto, il
sito stesso avrebbe una finalità unicamente espositiva e informativa,
non già pubblicitaria;
trattandosi di un sito istituzionale volto a presentare l’offerta
formativa dell’UNIPSA agli studenti, non configurerebbe “esercizio di
un’attività commerciale allo scopo di promuovere la vendita di un bene”
e, quindi, non rientrerebbe nella definizione di messaggio pubblicitario
ai sensi della normativa vigente;
l’effetto pubblicitario, semmai, risulterebbe unicamente indiretto e
comunque secondario rispetto alla prevalente natura informativa del sito
in questione.
iii) Valutazioni di merito
il sistema universitario svizzero differisce notevolmente da quello
italiano (richiamando, in particolar modo, il contenuto del sito
internet, il carattere facoltativo dell’accreditamento e precedenti
provvedimenti di archiviazione deliberati dall’Autorità con riferimenti
ad enti aventi sede in Svizzera) e che, nello specifico, il messaggio
deve essere considerato a seguito di una valutazione puntuale delle
norme giuridiche che la regolamentano, proprie di un ordinamento
straniero e non di quello italiano;
le politiche dell’insegnamento superiore sono definite sia dalla
Confederazione che dai Cantoni Universitari e, nel Canton Ticino, la
base legale è la legge sull’Università della Svizzera Italiana sulla
scuola Professionale della Svizzera Italiana e sugli istituti di ricerca
del 3 ottobre 1995;
l’accreditamento costituisce una procedura attraverso la quale, in
base a standards minimi definiti, si verifica se le istituzioni o gli
studi offerti a livello universitario soddisfano i requisiti minimi di
qualità. L’accreditamento non è obbligatorio e lo status di
accreditamento non è condizione necessaria per operare legalmente;
l’uso della denominazione “università privata a distanza” è stato
autorizzato con le delibere n. 3347 del Consiglio di Stato del Canton
Ticino del 9 luglio 2002 e n. 704 del 14 febbraio 2006;
nella delibera n. 3347/02 si stabilisce “và indicato che i titoli
rilasciati dalla ISSEA sa non sono equipollenti a titoli di università
statali o accreditate svizzere o dell’UE”;
nell’autorizzazione n. 704/06 del 14 febbraio 2006 del Consiglio di
Stato del Canton Ticino è specificato che “la denominazione “politecnico
di studi aziendali – università privata a distanza” non è tale da
generare confusione con le università svizzere accreditate e quindi
ottempera ai criteri dell’articolo 14 cpv2 e cpv 3 della Legge
sull’Università della Svizzera italiana, della scuola universitaria
della Svizzera italiana e degli istituti di ricerca” e che “al momento
dell’immatricolazione, il Politecnico di Studi Aziendali informa gli
studenti sulla validità dei titoli che esso rilascia conformemente
all’articolo 14 cpv. 3”;
lo status giuridico è quello di un’università privata, autorizzata dal
Governo cantonale all’uso della denominazione “università privata a
distanza” e legittimata a conferire titoli universitari non equipollenti
con quelli accreditati;
è chiara la legittimità dell’uso della denominazione “università” e di
quella di “corsi di laurea” nonchè il valore e la natura dei titoli
conferiti e il riconoscimento nell’ordinamento universitario svizzero,
richiamando talune indicazioni presentate sul sito internet e, in
particolare, quelle volte ad indicare che “i titoli conferiti non sono
equipollenti con quelli accreditati svizzeri e europei”, “la
corrispondenza dei gradi non è da ritenersi equipollenza dei titoli” e
“i titoli universitari stranieri, legalmente rilasciati da un Istituto
autorizzato nel paese estero, sono soggetti al riconoscimento in Italia,
solo a determinate condizioni fissate dalla legge”.
c) Ulteriori argomentazioni fornite dal segnalante
Con memorie del 1 marzo 2006, il segnalante ha ribadito le contestazioni
già esposte nella richiesta di intervento ed ha svolto ulteriori
osservazioni, sottolineando, innanzitutto, che ricorre, nel caso di
specie, la competenza dell’Autorità a valutare il messaggio segnalato,
dal momento che detto messaggio si rivolge anche ai consumatori
italiani, come può evincersi dalle seguenti circostanze:
sull’home page del sito in esame è indicato il numero verde da
selezionare per chiamare dall’Italia (800786325), diverso da quello
dedicato alle chiamate dalla Svizzera (0800115115);
attraverso “la rete di poli di teledidattica remota”, pubblicizzata
sul sito di UNIPSA, di fatto l’operatore ammetterebbe di operare anche
in Italia, essendo situati in provincia di Alessandria e a Catania due
centri di didattica del cosiddetto Campus Italia grazie al quale, si
legge nel sito in esame, “l’insegnamento già erogato dalla nostra
università al di fuori delle tradizionali aule universitarie, viene
offerto attraverso i centri di studio convenzionati senza limiti di
spazio e/o di tempo […]”;
il sito in questione fa riferimento alla possibilità per gli studenti
italiani di dedurre fiscalmente le spese universitarie ai sensi
dell’articolo 409 del D.P.R. n. 447/97;
i titoli conseguibili sono rapportati a quelli conseguibili in Italia.
In data 17 novembre 2006 è stata comunicata alle parti la data di
conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1,
del D.P.R. n. 284/03.
Con memorie del 5 dicembre 2006 l’operatore ha sostanzialmente ribadito
quanto evidenziato con memorie del 28 febbraio 2006, sottolineando che:
l’Università non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i
cosiddetti “poli di teledidattica remoti” sono solamente postazioni
remote di studio;
l’attività di formazione universitaria non è soggetta ad autorizzazione
ed è libera, nel sistema universitario svizzero non esiste l’istituto
del valore legale dei titoli universitari né il riconoscimento e/o
l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure esiste alcun obbligo di
accreditamento, che è una facoltà di ogni istituto universitario, teso
ad aumentarne il prestigio e ad ottenere i sussidi finanziari erogati
dalla Conferenza universitaria svizzera;
l’uso del termine “Università” è disciplinato dall’articolo 14 della
legge sull’Università della Svizzera Italiana che, nel suo cpv 2, lo
sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo articolo viene
inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton Ticino di vigilare
affinché la denominazione non sia tale da ingenerare confusione con le
università accreditate;
la ISSEA gode dello status giuridico di “università” in forza della
legge cantonale;
sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
solamente con riferimento alla normativa universitaria svizzera ma anche
a quella italiana, sostanzialmente differente, allo scopo di non
ingenerare alcun equivoco nei consumatori italiani;
sul sito l’uso del termine “università” è accompagnato da inequivocabili
indicazioni limitative che consentono al consumatore italiano di
valutare, oltretutto, le differenze ordinamentali tra le università
svizzere e quelle italiane con riguardo all’uso dei termini citati.
V. PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a
mezzo internet, in data 5 gennaio 2007 è stato richiesto il parere
all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo
26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 5 febbraio 2007, la suddetta Autorità ha
ritenuto che il messaggio in esame non costituisce una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto
Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:
il messaggio segnalato prospetta dei corsi di studio universitario a
distanza anche mediante l’utilizzo di postazioni di teledidattica remote
poste in Italia, specificando che trattasi di università privata
svizzera e non italiana, che agisce in conformità alla normativa
svizzera in materia, e che i titoli non sono equipollenti con quelli
accreditati svizzeri ed europei;
la formulazione del messaggio informa gli utenti del fatto che i
titoli conseguono ai corsi e la loro validità legale è quella
dell’ordinamento in cui l’Università è costituita e legittimamente
opera;
che, per l’effetto, il messaggio de quo, in quanto formulato in
maniera chiara e intelligibile, non è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della sua
finalità di pubblicizzare dei corsi che si tengono in uno Stato estero,
secondo l’ordinamento del Paese in cui si tengono e sono finalizzati
all’ottenimento di titoli riconosciuti su tale territorio;
che, pertanto, il messaggio pubblicitario, avente ad oggetto la UNIPSA,
non risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è rivolto o
da esso raggiunte sulle caratteristiche dei corsi offerti dall’Istituto,
lasciando intendere che l’università in parola sia riconosciuta in
Italia o che i corsi in parola siano finalizzati al conseguimento di
titoli aventi valore legale in Italia, e, pertanto, non pare
suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari,
con pericolo di danno anche per i concorrenti, inducendoli al contatto
con il suddetto operatore in luogo di altri in base a qualità
inesistenti.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
In via preliminare, si rileva che le eccezioni sollevate dall’operatore
risultano prive di fondamento.
Quanto alla asserita carenza di competenza dell’Autorità, basti
sottolineare che il messaggio risulta, per la natura stessa del mezzo di
diffusione (internet), suscettibile di raggiungere gli utenti italiani,
nonché di produrre effetti presso questi ultimi in ragione di numerosi
fattori rappresentati, in particolare, dal fatto che il messaggio è
presentato in lingua italiana e che la sede dell’UNIPSA è localizzata in
un Paese come la Svizzera assai facilmente raggiungibile, quantomeno per
gli abitanti delle regioni settentrionali, grazie alla contiguità
geografica col nostro Paese, nonché dalla peculiare natura dei servizi
offerti, visto che si tratta di un istituto che consente la
partecipazione ai corsi a distanza. Appare necessario considerare,
oltretutto, che sulla “home page” del sito in esame è indicato il numero
verde da selezionare per le chiamate dall’Italia (800786325), attraverso
l’indicazione “la rete di poli di teledidattica remota”, pubblicizzata
sul sito di UNIPSA, di fatto l’operatore ammetterebbe di operare anche
in Italia, e, inoltre, il sito in questione fa riferimento alla
possibilità per gli studenti italiani di dedurre fiscalmente le spese
universitarie ai sensi dell’articolo 409 del DPR 447/1997 e rapporta i
titoli ivi conseguibili a quelli conseguibili in Italia.
Quanto alla asserita assenza di natura pubblicitaria del sito segnalato,
si ritiene, altresì, che quest’ultimo rientri pienamente nella
definizione di messaggio pubblicitario ai sensi dell’articolo 20, comma
1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 206/05. Il messaggio in esame,
essendo diretto a presentare i servizi di formazione che l’operatore
offre ai consumatori, risulta diffuso, infatti, nell’esercizio di
un’attività economica proprio allo scopo di promuovere la prestazione di
servizi.
Entrando nel merito della questione, appare necessario specificare,
invece, che la valutazione del messaggio non concerne la conformità al
diritto elvetico di quanto indicato, della denominazione utilizzata
nonché dei titoli rilasciati dall’UNIPSA, bensì piuttosto la circostanza
che tale conformità non è idonea ad escludere l’obbligo, per un
operatore pubblicitario con sede all’estero e che intenda promuovere i
propri servizi in Italia, di rispettare le norme ivi vigenti nelle
comunicazioni di impresa suscettibili di raggiungere consumatori
abituati a una certa decodifica, sul piano giuridico, culturale e
sociale, dei termini impiegati, rappresentati, nel caso di specie, da
quello di “università” e da quello di “laurea”. Il sito internet in
questione, infatti, peraltro tutto in lingua italiana e contenente
specifiche relative a consumatori italiani, è suscettibile, alla luce
delle peculiarità del mezzo di diffusione, del linguaggio utilizzato e
delle specifiche ivi riportate, di raggiungere un vasto pubblico di
utenti di nazionalità italiana, vale a dire di potenziali fruitori dei
servizi pubblicizzati che sono soliti attribuire alla parola
“università” ed alla terminologia collegata un valore ben preciso.
La sentenza del TAR del LAZIO n. 14655/04 ha sottolineato, infatti, che
il termine università, come quello di ateneo, politecnico, istituto
d’istruzione universitaria, facoltà, ed altri connessi al concetto di
Istituto universitario, “oltre ad essere giuridicamente pregnante è
anche carico di indiscutibile valenze storico-culturali, intimamente
connesso com’è ad enti ed istituzioni che da tempo caratterizzano, sul
piano non solo culturale la vita e la società italiana” e che “il
termine università possiede cioè una forza evocativa sua propria che non
viene attenuata da una specificazione quale quella costituita
dall’aggettivo privata, essendo verosimile ipotizzare che il
destinatario del messaggio si soffermi sul sostantivo e sul suo
significato (istituto di istruzione che rilascia lauree) senza
ulteriormente domandarsi se l’attributo voglia sottintendere una realtà
diversa”.
Nel caso in esame, la forza evocativa del termine università, così come
il riferimento ai corsi di “laurea”, allo stesso modo, non viene
attenuata dalle specifiche rappresentate dalle indicazioni per cui
l’attività dell’Università “è regolata esclusivamente dalla legislazione
Svizzera”, “i titoli conferiti non sono equipollenti con quelli
accreditati svizzeri e europei” e “la corrispondenza dei gradi non è da
ritenersi equipollenza dei titoli”. Non solo le stesse non appaiono
poste in adeguato rilievo e sono riportate, in gran parte, solo in una
sezione del sito, ma, oltretutto, non possono essere ritenute
chiarificatrici a fronte di un contesto in cui l’attività svolta viene
descritta come universitaria e i titoli conseguibili come accademici o
di “laurea”. Il messaggio in esame, allora, appare idoneo ad indurre in
errore i consumatori in quanto si ritiene che non sia tale da veicolare
loro un’informazione precisa, chiara e completa circa l’assenza di
valore nell’ordinamento italiano del titolo conseguibile, atteso che le
specifiche ivi riportate non valgono a mettere in evidenza le condizioni
limitative di operatività dell’operatore e di riconoscibilità dei titoli
presso lo stesso conseguibili. Ciò, oltretutto, in quanto si ha ragione
di ritenere che il consumatore non conosca la normativa universitaria
svizzera, peraltro descritta in modo confusorio, e potrebbe essere
indotto a ritenere che i titoli conseguibili siano o possano essere
riconoscibili anche in Italia. Il termine “università”, premesso che può
essere idoneo a lasciar intendere il riconoscimento dell’istituzione
come tale anche nell’ambito dell’ordinamento italiano, mentre, in
realtà, la stessa non risulterebbe autorizzata all’uso di tale
denominazione in Italia, è collocato, oltretutto, in un contesto
pubblicitario nel quale sono riportati tutta una serie di riferimenti
normativi tali da poter lasciar credere, pur escludendo la equipollenza
(il fatto, cioè, che l’atto abbia lo stesso valore del corrispondente
atto italiano) dei titoli, che questi siano, contrariamente al vero,
comunque riconosciuti in Svizzera e riconoscibili in Italia. E’
necessario rilevare, altresì, quale aggravante, al fine della
valutazione di ingannevolezza, la circostanza che i destinatari del
messaggio sono prevalentemente soggetti non particolarmente esperti,
considerando che il target di consumatori cui si rivolge è
principalmente individuato in giovani neo diplomati.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, può concludersi,
pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad indurre in errore i
consumatori con riferimento alla qualifica dell’operatore pubblicitario,
nonché alle caratteristiche dell’attività dallo stesso svolta, con
conseguente pregiudizio per il loro comportamento economico.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05,
con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della
violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in
quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge
n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del
Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della
violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare
l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni
economiche dell’impresa stessa.
Nel caso in esame, con riguardo alla gravità della violazione, si tiene
conto dell’ampiezza della diffusione e della elevata capacità di
penetrazione del messaggio, diffuso a mezzo internet, suscettibile di
raggiungere un ampio numero di consumatori, mentre, con riguardo alla
durata della violazione, che è stato diffuso per un periodo di tempo di
almeno 5 mesi (da febbraio a luglio 2006).
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di
irrogare la sanzione pecuniaria nella misura di 13.600 €
(tredicimilaseicento euro).
RITENUTO pertanto, in difformità dal parere espresso dall'Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio volto a promuovere il
Politecnico degli Studi Aziendali di Massimo Silvestri, diffuso
attraverso il sito internet www.unipsa.ch, è idoneo ad indurre in errore
i consumatori con riferimento alla qualifica dell’operatore
pubblicitario, nonché alle caratteristiche dell’attività dallo stesso
svolta, con conseguente pregiudizio per il loro comportamento economico;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
provvedimento, diffuso dalla società ISSEA sa, costituisce, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a), e
c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore
diffusione.
b) che alla società ISSEA sa sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 13.600 € (tredicimilaseicento euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere
pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del
servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle
Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997,
n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6,
della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05,
in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di
reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione
dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo
n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del
provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del
Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro
il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del
provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
Fonte:
http://www.agcm.it |
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