Non Fumatori - Associazione Svizzera Non Fumatori Lugano Pregassona Canton Ticino
Associazione Svizzera Non-fumatori
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IL FUMO SUL POSTO DI LAVORO
(attenzione: le leggi citate sono quelle svizzere)
Innanzitutto si deve essere consapevoli che:

1) L'aria è un bene primario

fondamentale e pubblico per cui nessuno ha il diritto di inquinarla indiscriminatamente, nemmeno il fumatore che pensa di:
    - appellarsi ad una presunta libertà personale
    - inquinare poco
    - non recare pregiudizio agli altri
2) Inquinamento esterno e interno:
Fumare significa caricare l'aria attuale di ulteriori sostanze inquinanti e se ciò avviene in un luogo chiuso questo atto è pregiudizievole alla salute non solo del fumatore ma anche del non-fumatore che per ragioni di lavoro o per altre ragioni deve condividere lo spazio comune.
3. I motivi per cui
in un ambiente chiuso lavorativo si può ragionevolmente chiedere di non fumare sono legati sicuramente al fastidio (nocumento) che il fumo di tabacco reca a chi non fuma: irritazione delle mucose nasali, degli occhi, mal di testa, puzza dei capelli e dei vestiti e altro ancora.
4. Esiste un obbligo del datore di lavoro nella protezione della salute del lavoratore:
Negli ambienti chiusi in generale si fa riferimento all’articolo 52 della Legge sanitaria (cantonale):
Art. 52 E’ considerato atto nocivo alla salute imporre, in luogo chiuso pubblico, di uso pubblico o collettivo, l’aspirazione del fumo della combustione del tabacco a un non fumatore.
 
Sul posto di lavoro in generale si fa riferimento a:
 
  • art. 33 dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali:

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    "La composizione dell’aria nei posti di lavoro non deve pregiudicare la salute dei lavoratori. Se tale pericolo non può essere evitato, dev’essere assicurata nei posti di lavoro una ventilazione naturale o artificiale; se necessario devono essere adottati altri provvedimenti tecnici",

    • all’art. 328 del Codice delle obbligazioni,
    • e all’art. 82 della Legge sull’assicurazione contro gli infortuni.
    Le norme contenute in questi tre articoli soprammenzionati obbligano il datore di lavoro a proteggere la salute del lavoratore, per cui si deduce che il datore di lavoro è tenuto a proteggere i suoi dipendenti non-fumatori dal fumo di tabacco.

    Specificatamente per ciò che concerne la protezione di chi non fuma negli ambienti chiusi valgono due articoli di legge:

    • l’art. 6 della Legge federale sul lavoro
    • l’art. 19 dell’Ordinanza concernente la legge federale sul lavoro 
      • Il datore di lavoro deve provvedere, nel quadro delle possibilità dell’azienda, affinché i non fumatori vengano preservati dal fumo di altre persone)
    A titolo di esempio nell’amministrazione statale "Il fumo da tabacco è vietato negli spazi a contatto con il pubblico e in linea di principio in quelli comuni" (Regolamento dei dipendenti dello Stato (01.01.96), art. 54)
    • Procedura:
    1. Si consiglia di esporre il problema se possibile ai colleghi interessati e se non lo si può risolvere in questo modo bisognerà rivolgersi al Capo-ufficio e/o alla Direzione che non potrà fare a meno di prendere delle decisioni a favore (e a tutela) di chi non fuma e non vuole "fumare" il fumo degli altri. 2. Fissare una data: Importante, secondo la nostra esperienza, è di fissare una data non troppo vicina né troppo lontana (diciamo tra 15 giorni e 1 mese), per l’entrata in vigore della nuova situazione, stabilita dal capo ufficio o dalla Direzione.

    L'Associazione Svizzera Non-fumatori (ASN) è volentieri a disposizione per una consulenza, fornitura di materiali adatti allo scopo, ecc. 

















     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     










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